pillola #60
Ogni anno gli enti sono obbligati a rendere pubbliche le erogazioni di aiuti ricevute nell’anno precedente. Con l’articolo 35 del Decreto “CRESCITA” 30 aprile 2019, n. 34, la norma è stata riscritta e l’obbligo è spostato da fine febbraio a fine giugno. Le Associazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, (anche il 5×1000 è considerato aiuto pubblico) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (che non siano il pagamento di una prestazione specifica e fatturata), agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni (enti pubblici, ordini professionali, società in controllo pubblico, ecc.).
A decorrere dal 2020 (per i contributi introitati nel 2019) l’inosservanza dell’obbligo (che si soddisfa entro martedì 30 giugno 2020, purché il totale risulti superiore a 10 mila euro) comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di euro 2.000. Trascorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato all’obbligo di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.