
Pillola #83
Ho tenuto riservato, nascosto un caso presentato quattro anni fa e successivamente all’introduzione del Codice del Terzo Settore con il Decreto Legislativo 117/2017 in vigore dal 5 agosto di quell’anno. Ho messo tra parentesi il termine “raro?!” per attribuire all’aggettivo un effetto ironico. Purtroppo il caso non è raro.
Dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017) riprendo il testo originale degli articoli 8 e 91
Art. 8. Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro
- Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riservecomunque denominate.
Art. 91. Sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi
- In caso di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate … anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento … i rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente del Terzo settore che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 20.000,00 euro.
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