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La pandemia ha stravolto le abitudini di tutti; imposto la chiusura di negozi, attività produttive e ricreative; elevato spessi muri sociali; congelato ogni forma aggregativa con conseguenze psicofisiche, anche gravi, e problemi economici per imprese e associazioni.
Molti dei Circoli ricreativi affiliati hanno ripreso l’attività il 7 giugno, data in cui la Regione Veneto è stata dichiarata zona bianca, e che con l’allentamento delle restrizioni ha permesso lo svolgimento di attività associative ricreative ed educative rispettando i protocolli anti-contagio.
Il blocco delle attività e il divieto di assembramento hanno impedito ai volontari di rispondere positivamente agli impegni amministrativi e fiscali tipici degli enti del terzo settore: assemblee, bilanci, investimento entro termini di legge delle somme percepite dal 5 per mille. Il ministero è dovuto ricorrere a proroghe e deroghe per consentire lo svolgimento delle assemblee online (ora anche in presenza), procrastinare alcune scadenze fiscali e, su esplicita richiesta del Forum del Terzo Settore e del CSVNet, riconoscere uno slittamento temporale del termine per lo svolgimento delle attività finanziate dal contributo del 5 per mille relativo alle annualità 2018 e 2019 e degli obblighi di rendicontazione ad esso legato. In effetti è reale la difficoltà nel rispettare detti termini considerato che per mesi gli ambienti associativi sono rimasti vuoti e senza attività.
Crediamo di fare cosa gradita nel ricordare i nuovi termini di rendicontazione del 5 per mille pubblicati dal ministero in risposta alle difficoltà causate dall’emergenza sanitaria. Ripetiamo che le somme percepite devono essere investite per il perseguimento dell’attività di interesse generale e rendicontate entro la data riportata in tabella.
*normalmente il rendiconto di quanto percepito deve essere steso, accompagnato dalla relazione illustrativa, entro 12 mesi dalla ricezione delle somme.
anno riferimento finanziario | data percepimento beneficio | termine pre-Covid | proroga Covid |
2017 | agosto 2019 | agosto 2020 | 31 ottobre 2020 |
2018 | agosto 2020 | agosto 2021 | + 18 mesi dalla ricezione -> febbraio 2022 |
2019 | ottobre 2020 | ottobre 2021 | + 18 mesi dalla ricezione -> aprile 2022 |
NOTA BENE
- Indipendentemente dall’ammontare della somma percepita l’ente ha l’obbligo di redigere un apposito rendiconto entro i termini sopra indicati.
- Lo schema di rendiconto è messo a disposizione dal Ministero del Lavoro e deve essere accompagnato da una relazione descrittiva di come il beneficio è stato impiegato.
- le devoluzioni che le persone fisiche hanno attribuito al codice fiscale dell’ente devono essere utilizzate per il perseguimento delle finalità istituzionali.
- Rendiconto, relazione illustrativa e fatture sono documenti che devono essere archiviati per almeno 10 anni.
- Solo gli enti che percepiscono un contributo pari o superiore ai 20 mila euro hanno l’obbligo di trasmettere il rendiconto al Ministero.
Documenti utili:
Fonti:
- • Circolare Ministeriale #4344 del 19 maggio 2020 – https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/Nota-4344-19052020-proroga-termini-5×1000-Covid19.pdf
- • Circolare Ministeriale #3142 del 4 marzo 2021 – https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2021/Nota-3142-del-04032021-risposta-forum-terzo-settore-covid-19.pdf