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Riapertura: i nostri bar non sono esercizi pubblici

Recentemente giornali e TV dedicano molto spazio alle linee guida che avrebbero regolamentato la fase 2, presumendone il contenuto e caricando di aspettative gli operatori dei settori produttivi e ricreativi del paese, impazienti di tornare al lavoro dopo un periodo di allontanamento forzato dalle proprie attività.
A ciò si aggiunge un frenetico susseguirsi di norme, DL, DPCM, protocolli con successive interpretazioni di Regioni, Comuni, Capitanerie di Porto e Sindaci che, oltre a caratterizzare il periodo emergenziale e risultare estenuanti per chi è coinvolto direttamente e ha il dovere di informare in modo comprensibile i propri interlocutori, genera confusione e incertezze perché le varianti paiono infinite e le responsabilità definite. Non è semplice districarsi nel groviglio normativo, soprattutto in piena emergenza epidemiologica e senza filtri le informazioni e le notizie spesso decontestualizzate e amplificate dai social, producono un piatto indigesto condito di pesanti sanzioni e un pizzico di rischio penale.

Per ora ogni forma di assembramento è vietato e la grande apertura a riunioni in presenza (D.L. 16 maggio, art.1 co. 10) è riferita ad ambienti lavorativi o associativi che adottano protocolli di sicurezza dettagliati e severi, in cui i partecipanti vengono adeguatamente informati e dotati di specifici dispositivi di protezione individuale. Quindi i consigli di amministrazione come li conosciamo non sono consentiti: eventuali incontri in presenza si faranno quando le maglie di restrizione saranno allentate, per intanto sono permessi CdA in teleconferenza, anche se lo Statuto non li prevede.

La grande notizia di questo momento non risiede nella possibilità di ospitare riunioni, ma nell’apertura di bar e ristoranti pubblici che lunedì 18 maggio potranno servire al tavolo l’aperitivo e accogliere i clienti all’interno delle sale, osservando scrupolosamente le norme di restrizione, pulizia, igienizzazione, informazione e distanziamento personale come indicato nel Decreto del PCM del 17 maggio 2020 e nell’ordinanza della Regione Veneto.

E’ doveroso a questo punto evidenziare due parole chiave: pubblico esercizio e divieto assoluto di assembramento perché fanno comprendere che le norme pubblicate in questi giorni non si riferiscono al nostro mondo, ma sono riservate ad aziende e imprese ed escludono lo svolgimento di attività aggregative. Tornando alle interpretazioni fantasiose di cui sopra, non sono pochi i responsabili che pensano di riaprire gli spazi di somministrazione allineandosi a quanto letto sui quotidiani o “sentito” nelle conferenze stampa di questi giorni.

Attenzione: il bar del circolo è un bar la cui licenza è di tipo privato e consente la somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci tesserati in un ambiente non pubblico e non pubblicizzato all’esterno. Il regime fiscale agevolativo è riservato alle APS affiliate a ente nazionale riconosciuto tanto da essere privo da tassazione (no registri IVA, no Registratore fiscale, no Imposte Dirette), ma c’è una condizione: l’apertura è vincolata all’attività per il principio della complementarietà: se il circolo non può svolgere attività per contingenza epidemiologica il bar deve rimanere chiuso. In sostanza il bar del circolo NOI non è un pubblico esercizio e non può somministrare alcunché nei tempi in cui nel circolo non c’è attiva associativa rivolta a tesserati, che poi sono gli unici che possono accedere al locale di somministrazione. Un bar del Circolo NOI aperto per sovventori occasionali, senza attività specifica, deve obbligatoriamente dotarsi di Licenza pubblica, di Partita IVA, di Registratore elettronico, versare mensilmente l’IVA introitata, provvedere alla dichiarazione annuale, pagare le tasse IRES e IRAP come un qualsiasi esercizio pubblico. Coloro che dopo aver letto le ultime tre righe, si limitano a una scrollatina di spalle, devono sapere che il loro protagonismo mette in atto l’esercizio abusivo di un’attività per la quale non sono autorizzati, esercitano concorrenza sleale vietata, sono evasori fiscali totali, a rischio di denuncia penale, sono cittadini disonesti, e falsi cristiani. A parte l’ultima squalifica, con tutto quel che precede c’è abbastanza per mettere a rischio del proprio.