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Registro dei Volontari

Forniamo alcune riflessioni sulla questione dei Volontari, previsti nel Codice della Riforma del Terzo settore D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017, aggiornato alle modifiche apportate dal D.Lgs. 3 agosto 2018, numero 105, riportandone gli articoli 17 e 18.
Di seguito, a commento, si allega la Relazione illustrativa sulla quale le Camere (Deputati e Senatori) hanno espresso l’approvazione del Decreto Legislativo.


Art. 17. Volontario e attività di volontariato
1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l’associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
6-bis. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato in un ente del Terzo settore hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell’orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
7. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 18. Assicurazione obbligatoria
1. Gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
2. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Codice, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, e sono disciplinati i relativi controlli.
3. La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblicacon la quale viene stipulata la convenzione.


Relazione illustrativa

Nel Titolo terzo del CTS si rinvengono le nozioni, valide ai fini del Codice, di volontario e di attività di volontariato, nonché la relativa disciplina. La scelta compiuta dal legislatore delegato è quella di operare un chiaro ed omogeneo inquadramento giuridico del volontario, anche in ragione del fatto che quest’ultimo può esplicare la propria attività nelle molteplici tipologie di enti del Terzo settore, e non soltanto nelle organizzazioni di volontariato. L’articolo 17, comma l, consente agli enti del Terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività di interesse generale, dei quali devono tenere un apposito registro. Il comma 2 definisce, ai fini del Codice, il volontario come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà“. Dalla gratuità dell’attività del volontario discende il divieto assoluto ed incondizionato di retribuire l’attività del volontario. Al volontario possono soltanto essere rimborsate, dall’ente del Terzo settore tramite il quale svolge l’attività, le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, peraltro entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Il comma 4 ammette la possibilità, entro certi limiti quantitativi, e comunque nel rispetto del divieto di rimborsi forfetari, del rimborso di spese autocertificate dal volontario ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Questa particolare modalità di rimborso non è ammessa con riferimento alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi. Il comma 5 pone l’importante principio, a tutela del volontario e al fine di evitare abusi, della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale costui svolge la propria attività volontaria. Il comma 6 stabilisce che non si considera volontario l’associato che eserciti gratuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. Infine, il comma 7 dichiara non applicabili le disposizioni del titolo terzo agli operatori volontari del servizio civile universale e al personale impiegato all’estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, in ragione della previsione della remunerazione delle attività da questi prestate, nonché della specificità della normativa di settore.

L’articolo 18 impone agli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari di assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Il secondo comma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice, siano individuati meccanismi assicurativi semplificati, riguardanti le diverse tipologie di polizze attivabili (individuale, numerica e collettiva) e siano disciplinati i relativi controlli. Il comma 3 stabilisce che la copertura assicurativa dei volontari è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e che i relativi oneri sono a carico dell’amministrazione pubblica controparte del rapporto convenzionale.

L’articolo 19 si rivolge alle amministrazioni pubbliche, che chiama a promuovere in vario modo, nei limiti delle risorse disponibili, la cultura del volontariato. Il ruolo delle amministrazioni pubbliche nella valorizzazione del volontariato trova il suo fondamento nella considerazione che la cultura e i valori del volontariato (reciprocità, condivisione, solidarietà, ecc.) concorrano al perseguimento del bene comune, realizzando mutamenti positivi nel contesto sociale di riferimento.

A tal riguardo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministro per la semplificazione e la PA, previa

intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definirà attraverso un successivo decreto criteri per il

riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite nella realizzazione di attività o percorsi di volontariato.

È stato altresì previsto che ai fini del conseguimento di titoli di studio, le Università possono

riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate nelle organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studi.

Particolari disposizioni sono dettate con riguardo alla promozione del volontariato tra i giovani,

cioè in scuole ed università. Infine, il comma 4 contiene una modifica all’articolo 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64.


Ora le nostre riflessioni.
Gli articoli 17 e 18 necessitano di decreti interpretativi e attuativi, non ancora pubblicati.

L’introduzione del Registro dei Volontari di cui al comma 1 dell’articolo 17, ancora non esiste. A precisa richiesta abbiamo ricevuto il suggerimento di fare riferimento alle norme previgenti, per le quali il Registro dei Volontari è obbligatorio per le Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge 266 del 1991 che è la Legge quadro sul Volontariato.

La Legge 383/2000 sulle Associazioni di Promozione Sociale (che si presume in vigore fino a tutto il 2020) ha introdotto l’obbligo di assicurazione contro le malattie connesse allo svolgimento dell’attività convenzionata con l’Ente pubblico.
A partire dalla piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l’obbligo è esteso a tutti gli Enti del Terzo settore.  In caso di attività svolta in regime di convenzione con l’ente pubblico i costi relativi all’assicurazione sono a carico dell’ente pubblico.

Sulla tenuta dei Registri da parte delle OdV sono intervenuti due Decreti del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato: 14 febbraio 1992 e 16 novembre 1992.

Il Registro dei volontari deve contenere i dati di ogni volontario che lo identificano in modo univoco e relativi al periodo temporale di prestazioni volontarie. Cognome e nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, data di inizio e di fine dell’attività di volontario presso l’organizzazione.

Il Registro è vidimato prima dell’uso da un notaio, o da un segretario comunale o da altro pubblico ufficiale abilitato all’adempimento, il quale dichiara nell’ultima pagina del registro il numero dei fogli che lo compongono.
Con tale premessa, anche se con il D.M. di dicembre è scomparso l’obbligo della vidimazione annuale prevista nel D.M. di febbraio, il registro Volontari delle OdV parrebbe cartaceo.

Ed ecco, infine, una ipotesi di Registro dei Volontari compilato con nomi e anagrafiche di fantasia. La data di iscrizione NON è la data di tesseramento, ma la data di inizio del servizio del Volontario.

Commento ( 1 )

  1. APS - Associazioni di Promozione sociale #62 says:

    […] un po’ di lavoro per gli addetti alla segreteria del Circolo. Le incombenti novità sono il REGISTRO DEI VOLONTARI, che è già vigente per le APS, e che dev’essere predisposto integralmente nel più breve tempo […]