
Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, dovranno essere fatture elettroniche.
aggiornamento del 2 gennaio 2019: la Legge 136/2018 prevede l’esonero dalle disposizioni sulla fatturazione elettronica per gli enti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfetario cosiddetto della “398” e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali per importo non superiore a euro 65.000. Vedere paragrafo “Associazioni con P.Iva e introito commerciale >65mila euro.
La fattura elettronica è obbligatoriamente generata da un software, un gestionale, a pagamento o dal sito gratuito dell’Agenzia delle Entrate. Il software consente di predisporre una fattura elettronica nel formato obbligatorio XML.
La fattura elettronica non è, quindi, l’invio tramite e mail della fattura cartacea in formato pdf ma è un file XML inviato alla controparte tramite il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche dovranno essere conservate elettronicamente, la conservazione sulla pec o del pdf cartaceo non sono validi.
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