
Il regime forfetario IVA applicabile dagli Enti che esercitano l’opzione per l’applicazione delle disposizioni agevolative di cui alla Legge 398 del 1991 è stato modificato eliminando il riferimento alle prestazioni di sponsorizzazione e alla relativa percentuale di detrazione forfetizzata del 10%, così riconducendo le medesime nella regola generale della forfetizzazione della detrazione nella misura del 50%. Come confermato dalla Circolare dell’Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, n. 31/E, paragrafo 20.1, la distinzione fra prestazioni di pubblicità e di sponsorizzazione non è più necessaria in quanto la percentuale di detrazione forfetizzata è uniformata nella misura del 50%.
L’informazione potrebbe finire qui. Invece occorre precisare che ai fini dei diritti SIAE, in occasione di feste e sagre, con musica eseguita dal vivo o anche registrata (nastri, cd e collegamenti radio) gli importi introitati per pubblicità sono attratti a contribuzione per il calcolo dei diritti d’autore, mentre le sponsorizzazioni ne sono escluse.
Bisognerà intendersi sul concetto di pubblicità e di sponsorizzazione, perché i termini sono utilizzati indifferentemente ma non correttamente da molti responsabili di circolo, come anche l’escamotage di definire il corrispettivo “erogazione liberale” per eludere il fisco.
Sponsor:
Con il contratto, una parte (lo sponsorizzato) si obbliga a rendere, verso corrispettivo, alla controparte (lo sponsor) prestazioni di servizio tali da consentire allo sponsor di abbinare a determinate attività o iniziative dello sponsorizzato il proprio nome o il marchio o il logo o in generale qualunque segno distintivo dell’azienda e dei suoi prodotti al fine di favorirne la diffusione fra il pubblico.
I predetti contratti possono avere per oggetto una singola manifestazione ovvero più manifestazioni programmate.
Sono anche largamente diffusi, in particolare nel mondo sportivo, i contratti che prevedono l’obbligo di rendere una serie diversificata di servizi, in via continuativa per un certo periodo di tempo. In questo tipo di contratti, lo sponsorizzato assume normalmente obbligazioni:
• di fare (ad esempio riportare il marchio dello sponsor sull’abbigliamento degli atleti),
• di permettere (esempio consentire che lo sponsor nei suoi messaggi pubblicitari abbini il proprio nome alla squadra sponsorizzata),
• di non fare (esempio non reclamizzare prodotti concorrenti).
La caratteristica principale di questi contratti risiede nel fatto che lo sponsorizzato si obbliga unitariamente a compiere prestazioni continuate e ripetute in un certo arco di tempo, al fine di assicurare una soddisfazione ininterrotta delle aspettative dello sponsor nel periodo contrattualmente determinato. Ciò che rileva (e determina il corrispettivo) non è la singola prestazione, ma l’insieme delle prestazioni nel tempo.
In sostanza, nei contratti di durata è come se il servizio fluisse senza soluzione di continuità, posto che la soddisfazione delle aspettative del committente è assicurata non tanto dalle singole prestazioni in sé considerate, quanto piuttosto dall’insieme delle prestazioni stesse unitariamente e complessivamente considerate.
Le predette forme contrattuali, pur essendo ricorrenti nel mondo sportivo (torneo, quadrangolare, corsa campestre, gara di bocce, eccetera), sono tuttavia presenti anche in altri settori, quali quelli artistici e culturali (per esempio sponsorizzazione di una stagione teatrale) e dello spettacolo in genere.
I contratti di sponsorizzazione sono quindi, normalmente, contratti di durata o ad esecuzione continuata e periodica, il cui corrispettivo è periodico in quanto riferito ad una o più stagioni e comunque ad un arco di tempo contrattualmente individuato. Essi sono assimilabili ai contratti di somministrazione di servizi e si differenziano dai contratti a “prestazione istantanea” nei quali la prestazione rileva solo nell’istante in cui essa è portata a termine e cioè nel momento in cui può essere utilizzata dalla controparte.
Tipici esempi di sponsorizzazione sono le attività sportive mediante le quali lo sponsor ottiene la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto sulle tute, sulle borse e sulle tenute da gioco.
Oltre alle attività sportive, la sponsorizzazione può interessare anche altri eventi, come la realizzazione di manifestazioni culturali, convegni e congressi, spettacoli e concerti, feste e sagre, o compimento di imprese eccezionali.
Pubblicità:
Con il contratto di pubblicità lo sponsorizzato si impegna reclamizzare il marchio o il prodotto dello sponsor su materiale redazionale senza abbinare allo stesso il proprio nome o marchio. Classica, la pubblicità negli ambienti, nei campi, nei supporti dei messaggi interni o esterni, senza collegamento alcuno con l’attività svolta.
Tipici esempi di pubblicità sono la reclamizzazione del proprio marchio o di un proprio prodotto su opuscoli illustrativi, locandine delle manifestazioni, calendari, giornalino associativo, banner su sito Internet, striscioni pubblicitari e altri spazi all’interno dell’area in cui si svolge la manifestazione.
L’erogazione liberale, il contributo libero, l’oblazione o la cosiddetta offerta libera è tale solo se in contropartita per il ricevente non è prevista alcuna prestazione. A fronte di pubblicità, MAI potrà esserci erogazione liberale.
Ai fini del trattamento fiscale, è importante distinguere tra sponsorizzazioni vere e proprie, pubblicità e contributi liberali e oblazioni.
La sponsorizzazione e la pubblicità, normalmente sono formalizzate in contratti scritti o anche in semplici accordi verbali, accordi bilaterali che prevedono prestazioni a carico di entrambe le parti: lo sponsor paga, lo sponsorizzato pubblicizza.
L’oblazione o erogazione liberale, invece, è un atto unilaterale che non pone alcun obbligo a carico di chi riceve.
Poiché la differenza assume una certa rilevanza in materia di diritti d’autore, è essenziale che il contratto, in ogni caso (sponsorizzazione, pubblicità, erogazione liberale) risulti da accordo scritto.
Resta importante la suddivisione corretta: nelle fatture rilasciate agli sponsor si scriva molto chiaramente quali sono considerati pubblicità e quali sponsorizzazione. Per le erogazioni liberali non serve fattura: basta una ricevuta assoggettata a imposta di bollo (euro 2) qualora l’importo complessivo sia superiore a euro 77,47.
La SIAE, in sede di liquidazione contributo, chiede fotocopia delle fatture emesse.
- Emettere fatture distinte per pubblicità e per sponsorizzazione e ricevute separate per erogazioni e contributi liberali.
- L’importo delle fatture emesse per pubblicità è sottoposto a contributo SIAE per diritto d’autore.
- Produrre fotocopia delle fatture per pubblicità da consegnare su richiesta all’Ufficio SIAE competente per territorio.
- Avvertenza: il principio della tracciabilità dei pagamenti consente trasferimenti in denaro contante solo inferiori a mille euro.
- Utilizzare per quanto possibile versamenti tramite banca.
- L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti superiori a euro 999,99, dispone per il trasgressore la perdita immediata del diritto al regime fiscale agevolato della 398/1991.
Commenti ( 9 )
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