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Pubblicato l’elenco degli enti accreditati al 5‰ 2021

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato l’elenco permanente degli enti accreditati al beneficio del 5 per mille dell’Irpef. L’elenco accoglie i soggetti appartenenti alla categoria del volontariato (APS, OdV e Onlus) e la loro presenza è rinnovata automaticamente a patto che garantiscano il possesso dei requisiti alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del proprio territorio, comunicando le variazioni rispetto a quanto dichiarato in precedenza.
Gli enti che intendono accedere per la prima volta al riparto del 5 per mille dovranno attendere le disposizioni ministeriali 2021.


L’Agenzia mette a disposizione due differenti metodi per verificare l’iscrizione dell’ente in elenco permanente:

  1. MOTORE DI RICERCA: è sufficiente inserire il codice fiscale del circolo, confermare il dato e attendere il risultato.
  2. Sfogliare l’elenco che per motivi di spazio viene suddiviso in tre parti: parte I | parte II | parte III.

Il 5 per mille è un diritto che l’ente del Terzo settore può esercitare e a cui segue il rispetto di precisi obblighi di trasparenza a garanzia di come il riparto viene impiegato. Tutti gli enti che percepiscono il contributo sono obbligati a redigere, entro un anno dalla ricezione del beneficio, un apposito bilancio (schema ministeriale) a cui deve seguire la relazione illustrativa di come i fondi sono stati utilizzati; al superamento di 20.000 euro l’ente deve pubblicare sul proprio sito web gli importi ricevuti e trasmettere il tutto all’amministrazione competente.

DPCM del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale #231 il 17/09/2020
art. 16 Obblighi in capo ai beneficiari
1. I beneficiari […] redigono, entro un anno dalla ricezione delle somme, un apposito rendiconto, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite, utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti.

2. I rendiconti e le relative relazioni dovranno essere trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, all’amministrazione competente alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo.

3. Gli enti che hanno percepito contributi di importo inferiore a 20.000 euro non sono tenuti […] all’invio del rendiconto e della relazione, che dovranno comunque essere redatti entro un anno dalla ricezione degli importi e conservati per 10 anni.

4. I beneficiari del contributo del cinque per mille non possono utilizzare le somme […] per coprire le spese di pubblicità sostenute per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, a pena di recupero del contributo.

5. I beneficiari […] hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni.