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Obblighi di pubblicazione per gli enti Aps che hanno ricevuto sovvenzioni e contributi pubblici

Obbligo di pubblicazione di sovvenzioni e contributi pubblici ≥ € 10.000,00 – entro il 28 febbraio

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, commi 125 e 127, qui riprodotti nelle parti di interesse immediato, impongono alle Associazioni che hanno ottenuto sovvenzioni e contributi nel 2017 la pubblicazione sul proprio sito di tali importi entro il 28 febbraio 2018. La mancata pubblicazione comporta la restituzione dei contributi stessi entro il 28 del successivo mese di maggio 2018. L’obbligo non sussiste qualora l’importo delle sovvenzioni e contributi ricevuti risulti inferiore a 10 mila euro.

  1. A decorrere dall’anno 2018 le associazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell’anno precedente.

L’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

 Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui al comma 125 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

 Analogamente, le Regioni hanno imposto il medesimo obbligo per i contributi concessi alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel rispettivo registro regionale, mediante la medesima procedura. Tuttavia, qualora l’ente sia privo di proprio sito Internet la norma regionale è soddisfatta con l’affissione di uno schema riassuntivo all’interno della sede in cui opera.


Obbligo di pubblicazione di sovvenzioni e contributi pubblici per gli enti iscritti all’Albo Regionale delle Aps – entro il 28 febbraio

La Regione del Veneto, con Decreto 228 del 28 febbraio 2017, per le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro Regionale delle APS del Veneto ha introdotto l’obbligo di pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno un rendiconto dei contributi pubblici ricevuti l’anno precedente, in assenza di proprio sito Internet, mediante affissione nella sede operativa degli enti utilizzando il prospetto sotto riportato.

Dalle istruzioni emanate dalla Regione, il prospetto deve avere la forma della completezza e della facile comprensibilità.

Gli importi dei costi di gestione e dei costi per la raccolta fondi devono riferirsi al totale introitato ed essere espressi in percentuale.

Così dicono le istruzioni, aggiungendo che l’omissione, l’imprecisione e la incomprensibilità dello schema è sanzionato. Le istruzioni, purtroppo, non istruiscono un bel niente. Ci siamo messi in quattro a capire che cosa si debba indicare.

Proviamo a suggerire un esempio di quello che ci sembra di aver capito.

 

 

 

 

 

 

 

scarica lo schema di “pubblicazione dei finanziamenti pubblici ricevuti”

 

 

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